MODALITA’ PER ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO AI SENSI DELL’ART.5 DEL D.LGS. n.33/2013 e s.m.i. E DELLE LINEE GUIDA OPERATIVE DELL’ AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.

Il Dlgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal DLgs 97/2016 disciplina, al capo I Bis all’ art.5 e segg. il diritto di accesso a dati e documenti.
L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle PP.AA di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La normativa prevede, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, che tale diritto di accesso sia esteso a documenti o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 Bis.
L’istanza di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione in quanto a legittimazione del richiedente. Identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. IL rilascio di dati o documenti in formato cartaceo o elettronico  è gratuito , salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con le modalità di cui all’art 5 comma 6.comunicando al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero il collegamento ipertestuale nel caso si tratti di dati ,informazioni, documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o in mancanza di risposta nei termini trova applicazione il comma 7 dell’art.5.

L’ACCESSO A DATI E DOCUMENTI: COME FARE?
L’istanza, presentata unitamente alla copia del proprio documento, è trasmessa alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
b) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
utilizzando il modulo allegato attraverso le seguenti modalità:
– indirizzo di posta elettronica dedicato: accessocivico.sdslunigiana@usl1.toscana.it
– indirizzo di posta certificata: segreteria@pec.sdslunigiana.it
– posta ordinaria: sdslunigiana@uslnordovest.toscana.it
consegna a mano presso l’ufficio protocollo della Società della Salute della Lunigiana in Largo P. Giromini, 2 – 54011 – Aulla (Ms). 

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