Attua i compiti previsti dall’art. 64 LR 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni:
- valuta i bisogni sanitari e sociali della comunità e definisce le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi necessari a soddisfare i bisogni assistenziali della popolazione di riferimento
- assicura l’integrazione operativa delle attività sanitarie e sociali svolte a livello territoriale dall’azienda sanitaria e dai comuni, nonché la loro interrelazione con le politiche locali di governo del territorio
- assicura l’appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali attivati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dai servizi direttamente gestiti dalla azienda unità sanitaria locale
- sviluppa iniziative di educazione sanitaria e di informazione agli utenti sulle attività svolte dal servizio sanitario regionale
- garantisce l’accesso alle prestazioni offerte dai presidi distrettuali ed a quelle rese dagli altri presidi aziendali
- assicura il coordinamento tra le attività ospedaliere, le attività territoriali e quelle di prevenzione